Art.
1) Denominazione
È stata costituita un'Associazione sotto la denominazione
"SOCIETÀ ITALIANA per lo STUDIO dell'EMOSTASI e della
TROMBOSI"
Art.
2) Scopi
L'Associazione si propone il conseguimento dei seguenti scopi:
a) contribuire allo sviluppo degli studi sulla fisiopatologia
dell’emostasi, nonché sulla epidemiologia, eziopatogenesi,
diagnosi, profilassi e terapia delle malattie emorragiche e trombotiche
b) promuovere l'organizzazione di riunioni scientifiche, congressi,
conferenze e lo svolgimento di altre attività culturali
sui temi in oggetto volte all’aggiornamento professionale e alla
formazione permanente nei confronti degli associati anche con
programmi annuali di attività formativa di educazione medica
continua ; tali attività saranno finanziate attraverso
l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici
e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche
e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti
stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua
c) promuovere il coordinamento delle ricerche su problemi di particolare
interesse scientifico attinenti alla suddetta materia;
d) promuovere e regolare i rapporti interdisciplinari con le altre
Associazioni scientifiche italiane e straniere, favorendo in particolare
gli scambi ed i rapporti con le Associazioni straniere aventi
scopi analoghi;
e) diffondere e sviluppare la conoscenza sull'importanza medico-sociale
delle malattie emorragiche e trombotiche sia relativamente alla
loro diagnosi e terapia sia relativamente alla loro prevenzione;
f)promuovere la collaborazione con il Ministero della Salute,
le Regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni
sanitarie pubbliche
g) promuovere l’elaborazione di linee guida anche in collaborazione
con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e la Federazione
Italiana Società Medico-Scientifiche
L’Associazione non ha fini di lucro e non ha scopi sindacali. I documenti che regolano la vita della Associazione sono lo Statuto ed il Regolamento di attuazione dello statuto.
Art.
3) Sede
La sede dell'Associazione è fissata presso il domicilio
del Presidente.
Art.
4) Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi
degli Associati che saranno versati sotto forma di quote sociali
annue, nonchè dai contributi che saranno elargiti da Enti
Pubblici o privati e da persone fisiche. L'ammontare del contributo
annuo viene determinato in euro 52.00 (cinquantadue e zero centesimi)
per ogni associato, salvo variazione nel suo ammontare da determinarsi
dal Comitato Esecutivo. Il contributo associativo è intrasmissibile
e non rivalutabile.
Tale contributo dovrà essere versato entro il mese di gennaio
di ciascun anno, o secondo deliberazione del Comitato Esecutivo.
In circostanza di congressi o riunioni, il Comitato organizzatore
può richiedere ad ogni partecipante e nell'ammontare più
idoneo, il pagamento di una somma a titolo di tassa di iscrizione
secondo le modalità precisate nel Regolamento. E' vietata
la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di
gestione durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.
5) Rendiconto economico e finanziario
L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente
un rendiconto economico e finanziario; esso deve essere approvato
dall'Assemblea secondo le modalità previste per le modifiche
statutarie. Dopo l'approvazione, il bilancio deve essere depositato
per due mesi presso la sede dell'Associazione ove potrà
essere consultato dagli associati.
Art.
6) Organi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato Esecutivo
- i Revisori dei conti
a) L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità
o quando ne sia fatta richiesta motivata ai sensi di legge. Le
deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese
a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà
degli Associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono
valide qualunque sia il numero degli intervenuti e sono prese
a maggioranza dei presenti. Per modificare l'Atto costitutivo
e lo Statuto sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea
delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti
e con voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. b)
Il Comitato esecutivo provvede alla esecuzione delle delibere
dell'Assemblea ed all'espletamento di ogni atto di ordinaria amministrazione.
È costituito da sette membri, tutti con diritto di voto.
Il Segretario è nominato dal Presidente fra i soci non
membri del Comitato esecutivo, e non ha diritto di voto. Le elezioni
dei membri del Comitato si svolgono ogni due anni con votazione
a scrutinio segreto ed il loro incarico è di uguale durata.
I membri uscenti dal Comitato non sono candidabili nella successiva
elezione. Il Comitato Esecutivo delibera validamente a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti
e deve riunirsi almeno due volte all'anno c) Il Comitato elegge
tra i suoi membri un Vice-Presidente che funge per due anni da
Presidente Eletto e diventa automaticamente Presidente nel biennio
successivo. Al termine del suo mandato il Presidente resta ancora
per due anni nel Comitato Esecutivo come Past-President. La rappresentanza
dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta
al Presidente. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni
del Presidente spettano al Vice-Presidente. Per l'organizzazione,
disciplina, pubbliche relazioni, nell'ambito dei congressi, riunioni
e simili è prevista la costituzione di un Comitato i cui
componenti, numero funzioni e competenza verranno determinate
dal Comitato Esecutivo, secondo le particolari esigenze e le cui
attribuzioni si esauriranno alla definizione del Congresso. d)
i revisori dei conti esercitano il controllo della gestione sociale.
Essi sono in numero di 3 e sono eletti ogni due anni anche fra
i non soci dall’Assemblea in occasione del rinnovo del Comitato
esecutivo.
E’ esclusa ogni forma di retribuzione per le cariche sociali.
Art.
7) Diritti ed obblighi degli Associati e condizioni della loro
ammissione - Recesso ed esclusione
Hanno diritto di partecipare e formare parte integrante della
Associazione i seguenti Enti e persone: Enti scientifici e sanitari
pubblici e privati, operatori sanitari, ricercatori e studiosi.
Il Comitato Esecutivo può inoltre nominare membri corrispondenti
ed onorari. E' esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa. Gli Associati debbono tempestivamente provvedere
al versamento dei contributi annui e di ogni altro contributo
deliberato dalla Assemblea per la realizzazione degli scopi come
precisato nel Regolamento. Gli Associati debbono inoltre adeguarsi
alle disposizioni dell' Assemblea.
Gli Associati partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione come
precisato nel Regolamento.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ogni persona avente i requisiti richiesti per poter partecipare
in qualità di associato alla Associazione deve inoltrare
domanda al Comitato Esecutivo, il quale la valuta secondo quanto
stabilito nel Regolamento. La qualità di associato non
è trasmissibile.
L'Associato può sempre recedere dalla Associazione con
dichiarazione da comunicarsi per iscritto al Comitato Esecutivo,
che ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè
sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione di un associato non può essere deliberata
dal Comitato Esecutivo che per gravi motivi; è inoltre
considerata causa di esclusione la morosità nei contributi
perdurante da almeno tre anni, accertata e deliberata dal Comitato
Esecutivo.
L'associato receduto od escluso o che comunque abbia cessato di
appartenere alla Associazione, non può ripetere i contributi
versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art.
8) Estinzione e liquidazione dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa,
il patrimonio sarà devoluto ad altri enti che perseguano
finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità,
salva diversa destinazione imposta dalla legge. Per quanto non
disposto valgono le regole del Codice Civile.
Art.
9) Clausola compromissoria
In caso di controversia dipendente dall'esecuzione ed interpretazione
del presente atto e Statuto, giudice inappellabile sarà
un Collegio Arbitrale composto di arbitri nominati da ciascuna
parte contendente ed il terzo dal Presidente del Tribunale di
Bologna; il Collegio arbitrale deciderà quale arbitro amichevole
compositore, secondo equità e provvederà direttamente
alla liquidazione delle spese ed onorari.
Art.
10) Riferimento al Codice Civile
Per quanto non contemplato nell'atto costitutivo e dal presente
Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia.
Art 11) Regolamento di attuazione dello statuto
Il Regolamento è il documento che stabilisce i dettagli
organizzativi dell’Associazione ed i requisiti del Soci. Il regolamento,
viene predisposto per la prima volta con il consenso unanime del
Comitato Esecutivo e può essere modificato, successivamente,
con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato
Esecutivo. Leggi
il regolamento .